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Statuto

Versione del 20/04/2024

STATUTO DI FONDAZIONE CUORE FRATELLO- ETS

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la fondazione denominata “Fondazione Cuore Fratello- Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata “Fondazione Cuore Fratello – ETS” (d’ora innanzi la “Fondazione”.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede.

2.1. La Fondazione ha sede in San Donato Milanese (MI), in via Unica Bolgiano 2.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Finalità e scopo.

3.1. La Fondazione non ha fini di lucro, opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. La fondazione intende operare, al servizio dei seguenti ambiti sociali:

A) Attenzione alla cura (salute) delle persone ed in particolare di bambini malati.

Per questo la Fondazione intende:

-promuovere iniziative di sostegno alla salute;

-creare una rete di famiglie e persone che sul nostro territorio siano sempre pronte a seguire malati italiani o stranieri durante la permanenza in ospedale ed eventualmente accoglierli nel periodo della convalescenza.

B) Accoglienza dei parenti che accompagnano i malati.

Per questo la Fondazione intende:

-sostenere il disagio economico (permanenza) anche di famiglie italiane indigenti;

-allestire ed organizzare posti alloggio per ospitare ed accogliere i familiari di bambini e adulti ricoverati in ospedale;

-creare una rete di famiglie e persone che sul nostro territorio siano sempre pronte a mantenere vivi atteggiamenti di accoglienza e di ospitalità, valorizzando le risorse disponibili sul territorio per rispondere in maniera organizzata alla domanda di solidarietà spesso pressante.

C) Attenzione alla famiglia come soggetto-oggetto di salute, luogo e ricchezza imprescindibile per la realizzazione di ogni bene per la persona, soprattutto per i più fragili e sofferenti.

Per questo la Fondazione intende:

-favorire l’incontro tra famiglie;

-valorizzare le reciproche esperienze, circa situazioni di salute o malattia, per la crescita di tutti;

-creare l’attenzione a mantenere contatti e quindi poter aiutare con l’esperienza e fattivamente coloro che vivono vicende simili;

-svelare la segreta bellezza di una convivenza vissuta in dimensione solidale anche nel dolore e nonostante il dolore.

D) Valorizzazione delle professionalità mediche e paramediche.

Per questo la Fondazione intende:

-promuovere iniziative di sensibilizzazione circa il tema della salute nel mondo;

-favorire rapporti di collaborazione tra medici e/o infermieri attorno ad iniziative concrete;

-raccogliere documentazione relativa ai temi della salute e creare le condizioni affinché essa sia fruibile il più possibile da tutti;

-chiamare a collaborare, attorno a progetti comuni o singoli obiettivi dichiarati tra queste finalità, altre realtà o enti, secondo le specifiche competenze e finalità.

La Fondazione intende perseguire tutte quelle iniziative, anche se qui non precisate, atte a promuovere gli scopi prefissati, in particolare, favorire ogni iniziativa atta a promuovere la salute di tutti ed in particolare dei bambini, al fine di rendere disponibile a tutti risorse, potenzialità e sostegno per la cura.

Articolo 4) Attività.

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, art. 5 CTS);

-prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5 CTS);

-alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q, art. 5 CTS);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del CTS (lett. u, art. 5 CTS);

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w, art. 5 CTS);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS (lett. i, art. 5 CTS).

4.2. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo a condizione che si configurino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali e con le modalità e limiti richiamati dall’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. La Fondazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi con le modalità richiamate dall’articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata.

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 7) Patrimonio iniziale.

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 52.000,00 (cinquantaduemila).

Articolo 8) Entrate.

8.1.  La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinante a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati dal patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraversi la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità di quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti.

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio.

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio.

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio ella Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione.

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare.

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c.

Articolo 15) Organi.

15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);

c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);

d) il Tesoriere;

e) l’Organo di controllo;

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo.

16.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) nominare l’Organo di controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dallo Statuto;

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove redatto, nei termini di legge;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4.  Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo.

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri sono nominati da parte del Consiglio Direttivo uscente, mentre i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di trasformazione della Fondazione (da Associazione in Fondazione).

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il membro del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 18) Gratuità dell’incarico.

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica.

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l’organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo.

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall’Organo di controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

20.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi ad oggetto l’estinzione e lo scioglimento della Fondazione e le operazioni straordinarie elencate alla lettera m) dell’art. 16.2 del presente Statuto, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a esse un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri.

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28 CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo.

23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente.

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l’ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l’osservanza dello Stato e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire da Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario.

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio cnei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26) Tesoriere.

26.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 27) Composizione dell’Organo di Controllo e la Revisione legale.

27.1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dal citato articolo. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio Direttivo convocato per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il componente o i componenti sono sempre rieleggibili.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

27.2. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell’organo collegiale.

27.3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

27.4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

27.5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.6. Nel caso previsto dall’articolo 31 del CTS viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall’organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

27.7. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall’Organo di Controllo, il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all’Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

27.8. Il Revisore, se diverso dall’Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

27.9. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

27.10. Per l’assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Articolo 28) Esercizi Finanziari.

28.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29) Bilancio d’esercizio.

29.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 30) Bilancio sociale.

30.1. Pero ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 31) Scritture contabili.

31.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 32) Libri della Fondazione.

32.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

32.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell’Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

32.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

32.4. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

32.5.  Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 33) Devoluzione del patrimonio.

33.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolgano un’analoga attività istituzionale, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 34) Norma di Rinvio

34.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

 

 

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