Chi siamo
Statuto
Versione del 14/06/2013
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’”ASSOCIAZIONE CUORE FRATELLO ONLUS”
La sede legale è in San Donato Milanese (MI), Via Unica Bolgiano n. 2.
L’associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS”.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
L’associazione non ha fini di lucro.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
L’associazione, con l’azione dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
Essa ha lo scopo di favorire ogni iniziativa atta a promuovere la salute di tutti ed in particolare dei bambini, al fine di rendere disponibile a tutti risorse, potenzialità e sostegno per la cura. L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
ART. 3 – ATTIVITA’
L’associazione intende operare, al servizio dei seguenti ambiti sociali:
A. Attenzione alla cura (salute) delle persone ed in particolare di bambini malati.
Per questo l’associazione intende:
- promuovere iniziative di sostegno alla salute;
- creare una rete di famiglie e persone che sul nostro territorio siano sempre pronte a seguire malati italiani o stranieri durante la permanenza in ospedale ed eventualmente accoglierli nel periodo della convalescenza;
B. Accoglienza dei parenti che accompagnano i malati. Per questo l’associazione intende:
- sostenere il disagio economico (permanenza) anche di famiglie italiane indigenti;
- allestire ed organizzare posti alloggio per ospitare ed accogliere i familiari di bambini e adulti ricoverati in ospedale;
- creare una rete di famiglie e persone che sul nostro territorio siano sempre pronte a mantenere vivi atteggiamenti di accoglienza e di ospitalità, valorizzando le risorse disponibili sul territorio per rispondere in maniera organizzata alla domanda di solidarietà spesso pressante;
C. Attenzione alla famiglia come soggetto-oggetto di salute, luogo e ricchezza imprescindibile per la realizzazione di ogni bene per la persona, soprattutto per i più fragili e sofferenti. Per questo l’associazione intende:
- favorire l’incontro tra famiglie;
- valorizzare le reciproche esperienze, circa situazioni di salute o malattia, per la crescita di tutti;
- creare l’attenzione a mantenere contatti e quindi poter aiutare con l’esperienza e fattivamente coloro che vivono vicende simili;
- svelare la segreta bellezza di una convivenza vissuta in dimensione solidale anche nel dolore e nonostante il dolore;
D. Valorizzazione delle professionalità mediche e paramediche.
Per questo l’associazione intende:
- promuovere iniziative di sensibilizzazione circa il tema della salute nel mondo;
- favorire rapporti di collaborazione tra medici e/o infermieri attorno ad iniziative concrete;
- favorire l’associazionismo come ulteriore modo impegnato di vivere la professione;
- raccogliere documentazione relativa ai temi della salute e creare le condizioni affinché essa sia fruibile il più possibile da tutti;
- chiamare a collaborare, attorno a progetti comuni o singoli obiettivi dichiarati tra queste finalità, altre realtà o associazioni, secondo le specifiche competenze e finalità;
L’Associazione intende perseguire tutte quelle iniziative, anche se qui non precisate, atte a promuovere gli scopi prefissati.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione, di cui è parte il fondo di dotazione individuato nella somma di euro 52.000,00;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci che siano espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti Pubblici nazionali o internazionali espressamente destinati a incremento del patrimonio.
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
- dalle quote associative;
- da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e connesse.
Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.
ART. 5 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
L’associazione disciplina in modo uniforme il rapporto associativo prevedendo modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e la parità di diritti e doveri. In particolare, è previsto il diritto di voto per ciascun aderente maggiore di età per l’approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell’associazione. Il numero dei Soci è illimitato
ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI
Possono aderire all’associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividano le finalità dell’ente.
L’ammissione dei Soci avviene tramite domanda scritta da parte degli interessati. Si considera quale domanda di ammissione il versamento da parte dell’interessato della quota associativa purché vi sia l’esplicita indicazione, da parte dello stesso, che tale versamento sia da imputarsi alla voce “quota associativa”. L’accettazione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e l’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Qualora il Consiglio Direttivo non accetti la domanda di ammissione l’eventuale quota versata dovrà essere restituita all’interessato.
L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta.
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per omesso versamento della quota associativa annuale;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie o per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per decesso.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al Socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La quota associativa a carico dei Soci è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
Il mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla sua scadenza comporta l’esclusione del socio dall’associazione senza necessità di alcuna comunicazione allo stesso.
I Soci hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente o per delega. Ogni socio può essere ammesso a rappresentare al massimo altri due soci;
- di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire dei servizi dell’Associazione solo in forma marginale;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I Soci sono tenuti:
- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
ART. 8 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI
Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
ART. 9 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
La durata di ogni esercizio sociale coincide con l’anno solare, al termine del quale devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo il bilancio e la relazione esplicativa dell’attività svolta.
Il bilancio è annuale, va predisposto e sottoposto all’assemblea dei Soci entro il 30 aprile.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’organizzazione entro quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i Soci ne possano prendere visione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’, altresì, fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 10 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il vice-Presidente
- Il Revisore legale
Tutti le cariche associative sono gratuite; esse possono essere revocate prima della scadenza dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina qualora si ravvisino comportamenti e azioni non coerenti con le finalità dell’Associazione
ART. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione .
Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci maggiorenni.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.
La convocazione è fatta ogni volta che il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei Soci e, in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma mediante avviso esposto nella sede legale e e con gli altri mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno 7 giorni di preavviso.
In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere, la data, l’ora ed il luogo, sia della prima che della seconda convocazione, e l’ordine del giorno. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno un giorno dalla prima.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti i soci e dell’organo amministrativo.
L’Assemblea può deliberare l’utilizzo di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli soci divenga particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, essa è presieduta dal vice-Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente o da altro nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Di ogni assemblea viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da iscrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 22.
ART. 12 – ORDINE DEL GIORNO
L’Ordine del Giorno dell’Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i Soci intendono far porre dall’Ordine del Giorno dell’Assemblea devono essere presentate al Consiglio Direttivo prima della convocazione. Le proposte fatte da almeno un quinto dei Soci dovranno essere inserite nell’Ordine del Giorno.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Ogni Socio dell’Associazione potrà essere eletto nel Consiglio Direttivo.
In sede di elezione del Consiglio Direttivo risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Lo scrutinio sarà palese e potranno parteciparvi tutti i Soci presenti
ART. 14 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente che è eletto dal Consiglio nel proprio seno.
ART. 15 – POTERI E DOVERI
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti su ogni affare concernente l’Associazione salvo che per le materie riservate all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Funge da Segretario del Consiglio un membro del Consiglio dallo stesso nominato che avrà il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
In particolare, compete al Consiglio Direttivo la determinazione dei Regolamenti interni, dei programmi e l’adozione dei provvedimenti necessari e utili per lo sviluppo dell’Associazione, nonché per l’attuazione degli scopi sociali. È, altresì, compito del Consiglio Direttivo la redazione del bilancio annuale e della relazione sull’andamento della gestione.
ART. 16 – DURATA DELL’INCARICO
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Nel caso che nel corso del triennio venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione potendo anche attingere tra i soci non eletti dall’Assemblea. La nomina del consigliere cooptato viene sottoposta all’approvazione da parte dell’assemblea, da convocarsi entro un mese dalla nomina stessa. Il consigliere così nominato resta in carico sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
ART. 17 – COMMISSIONI
Il Consiglio può nominare commissioni anche permanenti affidando ad esse l’incarico di occuparsi di particolari attività dell’Associazione e dello studio dell’esame di determinate questioni, chiamando eventualmente a farne parte oltre che i componenti del Consiglio stesso anche Soci della Associazione od estranei ad essa, con competenza specifica. I componenti delle predette commissioni possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si trattino questioni di competenza delle commissioni stesse, ma non hanno diritto al voto.
Il Consiglio può inoltre affidare ai singoli Consiglieri l’incarico di sovrintendere a determinati rami e servizi dell’Associazione e di occuparsi di particolari questioni.
ART. 18 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione ad ogni effetto. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo fissandone l’Ordine del Giorno e gli argomenti da trattare. Ha il potere di firma per tutti gli atti inerenti all’ordinaria amministrazione. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione sarà necessaria una preventiva delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.
Nei casi in cui il Presidente sia impossibilitato, la legale rappresentanza dell’associazione ed i relativi poteri sono assunti dal vice-Presidente o, in ultima istanza, da un consigliere appositamente designato dal Consiglio Direttivo.
ART. 19 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e tiene gli atti amministrativi dell’Associazione. Sostituisce il Presidente in via provvisoria nel caso d’impedimento o indisponibilità. Il Vice Presidente è responsabile della regolare e ordinata tenuta dei libri sociali. Egli pertanto deve provvedere, anche a mezzo delega, alle vidimazioni iniziali e periodiche degli stessi e all’aggiornamento delle registrazioni obbligatorie a norme di legge e del presente Statuto.
ART. 20 – IL PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
Il Presidente Onorario può essere invitato, senza diritto di voto, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 21 – IL REVISORE
Il Revisore legale, iscritto nell’apposito registro dei revisori, è nominato dall’Assemblea. Egli vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all’assemblea in merito, effettua le verifiche di cassa. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
ART. 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
ART. 23 – RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.
ART. 24 – NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.
Sostienici nel nostro lavoro quotidiano, aiuta anche tu i bambini malati di cuore. Insieme gli doneremo un nuovo futuro!